L’istituto della dhimma e della jizya nasce da precise radici testuali e teologiche che costituiscono la base del diritto islamico classico (Sharīʿah). Per comprendere la portata, la natura e lo scopo di questi concetti, è fondamentale partire dai testi sacri dell’Islam e dalla loro interpretazione da parte dei più autorevoli sapienti e giuristi nel corso dei secoli.
Le radici coraniche della Dhimma e della Jizya
La parola dhimmi deriva da dhimma, che significa letteralmente “protezione” o “impegno”. Nel contesto islamico, indica il non musulmano che vive sotto la protezione dello Stato islamico, che riconosce l’autorità politica musulmana e paga la tassa chiamata jizya.
Il Corano, rivelato nel VII secolo, fa menzione esplicita di questo istituto soprattutto nel versetto 9:29, nella Sura al-Tawba (Il Pentimento), che rappresenta il riferimento testuale fondamentale:
Corano 9:29
“قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍۢ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ”
“Combatte coloro che non credono in Allah né nell’Ultimo Giorno, né proibiscono ciò che Allah e il Suo Messaggero hanno proibito, e non adottano la religione della verità – tra coloro che hanno ricevuto la Scrittura – finché non paghino la jizya con mano e siano sottomessi.”
Qui compaiono due termini chiave:
Jizya (الجزية): la tassa che i non musulmani protetti devono pagare, e
Ṣāghirūn (صاغرون): spesso tradotto come “sottomessi” o “umiliati”.
Interpretazione del termine Ṣāghirūn
Il termine ṣāghirūn ha generato ampi dibattiti. Nella lingua araba classica significa “essere più piccolo” o “inferiore”. Tuttavia, nei testi giuridici e tafsir (esegesi coraniche) classici, il senso è più complesso e più sfumato. Non si intende una umiliazione fisica o morale, bensì un riconoscimento formale della supremazia politica islamica e della sua giurisdizione legale. Il musulmano, in quanto governante dello Stato islamico, assume un ruolo politico dominante e il non musulmano protetto riconosce questa superiorità politica, ma resta rispettato nella sua dignità personale e religiosa.
Per esempio, al-Ṭabarī (morto 923 d.C.), uno dei più importanti commentatori coranici, spiega che ṣāghirūn significa “con umiltà e in sottomissione politica” ma non implica che il non musulmano debba subire maltrattamenti o essere considerato inferiore nella propria dignità umana.
La jizya: natura, ammontare e scopo
La jizya è una tassa imposta ai non musulmani adulti, liberi, maschi, in grado di pagarla, che vivono sotto la protezione dello Stato islamico e godono del diritto di praticare la propria religione. Essa esonera i non musulmani dall’obbligo di servire nelle forze armate e contribuisce al mantenimento dell’ordine, della sicurezza e della giustizia.
Ammontare e comparazione con la Zakat
Il Corano non specifica una quantità fissa. Gli studiosi hanno definito la jizya sulla base della capacità economica del pagatore, spesso suddividendola in tre categorie: ricchi, medi e poveri, con importi differenziati.
Fonti giuridiche classiche, come il Muwatta’ di Mālik ibn Anas e le opere di Abū Hanīfa, indicano che la jizya era generalmente inferiore rispetto alla zakat – la tassa obbligatoria dei musulmani. La zakat rappresentava circa il 2.5% del capitale agricolo o del patrimonio e variava a seconda dei beni, mentre la jizya aveva un ammontare fisso ma simbolico.
Ad esempio, secondo alcune fonti la jizya corrispondeva a circa 1 dinar o meno, un importo ragionevole che non gravava eccessivamente sulla popolazione protetta. Questo importo veniva investito nella sicurezza, nell’amministrazione e nella tutela delle comunità.
Hadith riguardanti i Dhimmi e la protezione delle minoranze
Numerosi hadith ribadiscono il dovere di giustizia e protezione verso i dhimmi. Eccone alcuni esempi con traduzione e commento.
1. Hadith da Sunan Abū Dāwūd (Libro della Jihad, Hadith 3059):
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهداً أو استزرعه أو كلفه فوق طاقته فقد حرم دمي ومالي يوم القيامة
“Il Messaggero di Allah, pace e benedizioni su di lui, disse: Chi opprime un mu‘āhid (protetto), o lo sfrutta, o gli impone un peso superiore alle sue capacità, il suo sangue e il suo patrimonio sono sacri nel Giorno del Giudizio.”
Commento: Questo hadith sottolinea che la protezione data ai dhimmi non è un mero formalismo, ma un obbligo religioso inderogabile, con sanzioni spirituali severe per chi la viola.
2. Hadith riportato da al-Bukhārī e Muslim:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون أخوة، لا يظلم المسلم أخاه المسلم
“Il Profeta, pace e benedizioni su di lui, disse: I musulmani sono fratelli, non oppressi l’un l’altro.”
Commento: Pur riguardando direttamente i musulmani, questo principio è stato esteso dagli studiosi anche ai non musulmani protetti, che devono godere di equità e giustizia.
Le scuole giuridiche e la disciplina della Dhimma
Il diritto islamico classico, nelle sue scuole principali, ha sviluppato norme dettagliate per la disciplina della dhimma, ponendo in evidenza il delicato equilibrio tra protezione e subordinazione politica.
Scuola Hanafi
La scuola Hanafi, la più diffusa storicamente in molti imperi islamici, è nota per la sua flessibilità. Estende lo status di dhimmi anche a gruppi non abramitici (come zoroastriani e induisti) e pone l’accento sulla capacità economica per la determinazione della jizya. Ha applicazioni più leggere in termini di restrizioni sociali.
L’imam Abū Hanīfa enfatizzava la misericordia e la giustizia e rifiutava interpretazioni che umiliassero inutilmente i non musulmani.
Scuola Maliki
Più diffusa in Nord Africa, la scuola Maliki ha un’applicazione più rigida e considera il rispetto dei diritti dei dhimmi ma con restrizioni sociali più marcate (es. divieto di ricoprire certi incarichi pubblici).
Scuola Shafi’i
Pone un equilibrio tra i due estremi precedenti, mantenendo una distinzione netta tra musulmani e non musulmani ma rispettando il diritto alla protezione e alla libertà religiosa.
Scuola Hanbali
La più rigorista e letteralista, interpreta le norme in maniera restrittiva, ponendo maggiore enfasi sulla supremazia dell’Islam e limitando fortemente i diritti sociali e civili dei dhimmi.
Testimonianze storiche e viaggiatori
Numerosi viaggiatori medievali musulmani e non musulmani hanno lasciato testimonianze sulla condizione dei dhimmi nel mondo islamico.
Benjamin di Tudela (XII secolo), ebreo spagnolo, descrive con ammirazione la libertà e la sicurezza delle comunità ebraiche nelle città islamiche, soprattutto in Andalusia e in Medio Oriente, sottolineando come queste godessero di protezione e potessero prosperare culturalmente.
Ibn Jubayr (XII secolo), viaggiatore arabo, nota le differenze di trattamento tra i cristiani e gli ebrei, ma riconosce la stabilità della convivenza sotto il dominio islamico.
Ambrogio Contarini (XV secolo), diplomatico veneziano, riporta di città come Il Cairo dove le comunità cristiane avevano autonomia amministrativa e giudiziaria, pur sottostando alla jizya e a alcune restrizioni.
John of Montecorvino (XIII secolo), missionario cristiano in Asia, racconta come la protezione dello Stato islamico permettesse una relativa libertà di culto e di commercio.
Curiosità storiche e aspetti poco noti
La jizya non era pagata dalle donne, dai bambini, dai vecchi e dai poveri, analogamente alla zakat che ha soggetti specifici.
In alcune epoche, per rendere meno gravosa la tassa, la jizya veniva pagata in forma di tributo in natura, come prodotti agricoli o bestiame.
Nel periodo ottomano, i millet (comunità religiose autonome) gestivano internamente gli affari religiosi e civili, rendendo la dhimma un sistema complesso di autonomia e controllo.
Nei territori dove la popolazione era ampiamente non musulmana, come in India, la jizya veniva interpretata e modulata per evitare tensioni, e in alcuni periodi fu sospesa o abolita temporaneamente.
È impossibile analizzare il concetto di dhimma senza comprendere il contesto in cui nasce: un’epoca in cui la religione costituiva l’identità principale dell’individuo, e il mondo era largamente diviso in appartenenze confessionali. In questo scenario, la dhimma non si configura come un sistema di oppressione, bensì come un meccanismo di protezione, pragmaticamente adottato da uno Stato islamico in espansione per integrare le popolazioni non musulmane garantendo loro continuità sociale, spirituale ed economica.
Lo stesso termine dhimma deriva dalla radice araba “ḏ-m-m”, che implica obbligo, garanzia, protezione. Il dhimmi era dunque una persona sotto protezione, un cittadino non musulmano il cui diritto alla vita, alla proprietà, al culto, alla famiglia e all’identità culturale era sancito dallo Stato islamico in cambio del pagamento della jizya, un’imposta simbolica.
La jizya: imposta o simbolo?
Molto è stato scritto sulla jizya, spesso descritta in Occidente con tono critico, ma raramente è stato compreso a fondo il suo reale significato giuridico e spirituale. Lungi dall’essere una “punizione” per i non musulmani, la jizya rappresentava un equivalente fiscale della zakāt (l’elemosina obbligatoria per i musulmani), con la differenza che i non musulmani erano esentati dal servizio militare e da altri doveri religiosi islamici. Inoltre, i poveri, gli anziani, le donne, i monaci e i disabili erano totalmente esentati dal pagamento. Ibn Qayyim al-Jawziyya scrive:
“I governanti giusti non prendevano la jizya dai vecchi, dai malati, dai poveri, dai monaci, né da chi non era in grado di pagare, e se il dhimmi cadeva in povertà, lo si aiutava dallo stesso tesoro pubblico.”
(Ahkam Ahl al-Dhimma)
Anche lo storico Will Durant, nel suo capolavoro “The Story of Civilization”, riconosce:
“Gli ebrei furono relativamente sicuri sotto i califfati, molto più che in Europa… Le comunità cristiane e giudaiche prosperarono… e pagarono una tassa che era generalmente più leggera di quella imposta dai re cristiani ai propri sudditi.”
Nell’Impero Ottomano, questa pratica si evolse nella forma del millet, un sistema che garantiva alle minoranze religiose una completa autonomia giudiziaria, culturale e spirituale sotto i loro capi religiosi, pur restando formalmente sotto il dominio islamico. È proprio da qui che deriva l’impressione, riportata da molti viaggiatori europei del XIX secolo, che i cristiani armeni, greci o ebrei avessero ampi margini di autonomia e ricchezza nelle città dell’Impero.
Il gesuita Jean-Baptiste Tavernier, che viaggiò a lungo nei territori islamici nel XVII secolo, scrisse:
“I cristiani in Persia e nell’Impero Ottomano vivono bene. Hanno le loro chiese, i loro sacerdoti, i loro commerci. Molti sono ricchi, alcuni possiedono negozi o palazzi.”
L’idea, dunque, che il dhimmi fosse una figura marginale, impoverita o perseguitata, contrasta con molte testimonianze storiche e con le normative coraniche e giuridiche.
Le fonti islamiche e la clemenza della Sharīʿah
Il Corano stesso invita alla convivenza e alla tolleranza. Il versetto fondamentale in questo senso è:
“Non vi è costrizione nella religione”
(Corano 2:256)
e ancora:
“Se Allah avesse voluto, vi avrebbe fatto un’unica comunità. Ma Egli vuole provarvi in ciò che vi ha dato. Gareggiate dunque nel bene.”
(Corano 5:48)
Il Profeta Muḥammad, pace e benedizioni su di lui, stabilì trattati di protezione con le comunità cristiane di Najrān e con i monaci del Sinai. Nel Patto con i Cristiani del Monte Sinai si legge:
“I cristiani non saranno obbligati a cambiare la loro religione, e nessuno di essi sarà danneggiato o maltrattato. I loro vescovi e monaci saranno rispettati, e i loro luoghi di culto protetti.”
(Lettera attribuita al Profeta, conservata nei monasteri orientali)
Questa tradizione profetica fu perpetuata dai califfi. Il secondo califfo, ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, quando conquistò Gerusalemme, rifiutò di pregare nella Chiesa del Santo Sepolcro per evitare che i musulmani, in futuro, ne rivendicassero il controllo.
Tutti questi episodi delineano un quadro normativo, etico e spirituale in cui la presenza del dhimmi è non solo accettata, ma garantita, e addirittura valorizzata. Si racconta che nel periodo abbaside, numerosi traduttori cristiani e filosofi ebrei lavoravano alla Bayt al-Ḥikma, la “Casa della Sapienza” di Baghdad, contribuendo alla rinascita culturale del mondo islamico. Il califfo al-Maʾmūn si circondava di filosofi greci convertiti e di medici nestoriani.
L’interazione fra musulmani e dhimmi non fu sempre perfetta. Ci furono periodi di tensione, restrizioni, guerre e persecuzioni. Tuttavia, se confrontata con l’intolleranza religiosa che imperversava in Europa nello stesso arco temporale, la condizione dei dhimmi appare come un compromesso evoluto, illuminato da principi religiosi e civili che pongono la giustizia, la pietà e la responsabilità sociale al centro del governo islamico.
Come scrisse lo storico Thomas Arnold:
“Le conversioni all’Islam non furono forzate. I cristiani vissero fianco a fianco coi musulmani in Andalusia, Siria, Egitto… La jizya non era un peso maggiore delle tasse richieste altrove, e molti dhimmi preferivano vivere sotto il dominio musulmano piuttosto che sotto il giogo cristiano.”
Lo sguardo della modernità ha troppo spesso deformato la visione delle società premoderne, specie quando si tratta del mondo islamico. L’Occidente moderno, nato dalle ceneri di un’Europa lacerata da guerre di religione, colonialismo, razzismo sistemico e una lunga storia di esclusione e discriminazione di chi non rientrava nella norma religiosa o etnica, ha a lungo proiettato le sue colpe sul “diverso”, dipingendo l’Islam come oppressivo, retrivo, intollerante. Ma chi studia seriamente la storia sa che questo quadro è storicamente infondato e profondamente ideologico.
Gli stessi dhimmi, nelle cronache storiche, descrivono spesso la loro vita nei territori musulmani in termini ben diversi da quelli che oggi si immaginerebbero. Il patriarca nestoriano Ishoyahb III, ad esempio, nel VII secolo, scriveva: “Gli arabi […] non ci oppongono alcun ostacolo nella nostra fede. Ci trattano con rispetto. Ci permettono di vivere secondo la nostra religione.” Questo tono si trova anche in viaggiatori europei del Medioevo e in epoca ottomana, come il viaggiatore italiano Ludovico de Varthema o il diplomatico spagnolo Domingo Badía, conosciuto come Alí Bey el Abbassi, che riferiscono di città multietniche in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco con una convivenza invidiabile per l’Europa del tempo.
In Andalusia, sotto i califfati Omayyade e Almoravide, gli ebrei ebbero una vera e propria età dell’oro: studiosi come Maimonide, poeti come Yehuda HaLevi e filosofi come Ibn Paquda trovarono protezione e libertà di pensiero in una società islamica colta e raffinata. Lo stesso Maimonide, grande giurista e medico ebreo del XII secolo, servì come medico di corte presso il Saladino e dichiarò con franchezza: “Non abbiamo mai avuto un trattamento migliore dei musulmani.”
Certo, esistevano delle limitazioni, e non vanno nascoste. I dhimmi dovevano talvolta indossare abiti distintivi (una misura imposta anche nell’Europa cristiana), non potevano ricoprire cariche pubbliche legate al potere coercitivo, e non potevano proselitizzare tra i musulmani. Ma in cambio, potevano praticare la loro religione, avere tribunali autonomi, possedere proprietà, commerciare liberamente, e in molti casi vivere in quartieri propri o misti. I loro luoghi di culto erano protetti, e qualsiasi violazione della loro sicurezza era severamente punita.
In Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, è riportato che il Profeta disse:
“Chi uccide un dhimmi non avrà mai sentore del profumo del Paradiso.”
Il diritto islamico, nella sua pluralità di scuole (madhāhib), ha discusso a lungo sui diritti e i limiti dello statuto di dhimmi, con opinioni che variano secondo epoche e contesti. I giuristi hanafiti, ad esempio, tendevano ad adottare una posizione molto più flessibile rispetto ad altre scuole. Ibn Qayyim al-Jawziyya, pur appartenente alla scuola hanbalita, sottolineava che la jizya non doveva essere umiliante né esosa, e che il dhimmi doveva essere trattato con giustizia e rispetto. Lo stesso ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, il califfo omayyade noto per la sua pietà, dichiarò: “Trattate bene i dhimmi: sono vostri alleati e vostri sudditi, e Allah vi chiederà conto del modo in cui li trattate.”
In alcuni casi, lo Stato islamico arrivava perfino a sospendere la jizya in caso di carestie o difficoltà, come accadde nel Califfato di ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, che restituì la jizya a una comunità cristiana siriana che non era stata protetta dall’invasione bizantina. Ancora più sorprendente: i dhimmi potevano essere esonerati se troppo poveri, anziani o malati, e in alcuni casi erano assistiti dal Bayt al-Māl, il tesoro pubblico dei musulmani.
Quanto alle critiche moderne, occorre ribaltare la prospettiva: rispetto all’Inquisizione spagnola, alla ghettizzazione degli ebrei nell’Europa rinascimentale, alle crociate, ai pogrom e ai massacri etnici, lo statuto dei dhimmi, per quanto imperfetto, si configurava come un sistema evoluto e protettivo, che assicurava la sopravvivenza e la dignità delle minoranze in un mondo in cui la regola era l’intolleranza. Come ha scritto Bernard Lewis, che non può certo essere accusato di filo-islamismo: “L’intolleranza religiosa sistematica dell’Europa cristiana non ha riscontro nell’Islam classico.”
Infine, il concetto di dhimma oggi viene spesso strumentalizzato da ideologie islamofobe che mirano a dipingere l’Islam come intrinsecamente oppressivo. Nulla di più distante dalla realtà storica. È proprio riscoprendo la ricchezza, la flessibilità e la misericordia della Sharīʿah premoderna che possiamo costruire ponti di comprensione e giustizia nel mondo contemporaneo, evitando sia l’idolatria del passato sia il rifiuto superficiale della sua complessità.



