L’Urf nel Fiqh Hanafi: l’Islam non è Monocultura Araba

Cos'è l'ʿurf nel fiqh ḥanafita? Il principio che ha permesso all'Islam di radicarsi in culture diversissime senza perdere la propria identità. Cosa significa per i musulmani in Italia.

C’è un’immagine che sorprende chi si avvicina alla storia islamica con occhi aperti: l’Islam arrivò in Turchia, in Persia, nell’India subcontinentale, in Mali, in Indonesia, in Bosnia, e in ciascuno di questi luoghi si manifestò in modo diverso. I matrimoni turchi sembravano diversi dai matrimoni marocchini. I contratti commerciali persiani differivano da quelli egiziani. I costumi funerari senegalesi erano distinti da quelli pakistani. Eppure tutti questi musulmani pregavano la stessa ṣalāh, digiunavano lo stesso Ramaḍān, recitavano lo stesso Qurʾān, e seguivano la stessa sharīʿah.

Come fu possibile? La risposta si trova in un principio giuridico del fiqh ḥanafita che è rimasto quasi totalmente assente dal discorso islamico in lingua italiana, nonostante sia uno dei fondamenti metodologici più sofisticati e più urgenti per i musulmani d’Occidente. Quel principio si chiama ʿurf (عُرْف), e la sua comprensione cambia radicalmente il modo in cui un musulmano che vive in Italia pensa al rapporto tra la propria fede e il contesto in cui abita.

Il termine ʿurf deriva dalla radice araba ʿ-r-f (عَرَفَ), che significa conoscere, riconoscere, essere familiare con qualcosa. Tecnicamente, nel fiqh islamico, l’ʿurf indica la consuetudine locale, ossia l’insieme delle pratiche, degli usi, delle convenzioni sociali e commerciali che una comunità ha adottato collettivamente e che tutti i suoi membri conoscono e rispettano. Non si tratta di legge positiva né di norma religiosa esplicita: è ciò che la gente fa normalmente, ciò che tutti riconoscono come il modo ordinario di fare le cose in un determinato contesto.

Nella gerarchia delle fonti del fiqh ḥanafita – Qurʾān, Sunnah autentica, ijmāʿ (consenso), qiyās (analogia) – l’ʿurf occupa un ruolo complementare e specifico. Non è al livello del naṣṣ (testo rivelato), e non può mai contraddirlo. Ma in tutte le questioni che il naṣṣ non regola esplicitamente, l’ʿurf diventa una fonte giuridica legittima, applicabile e vincolante. Questa posizione non è un’innovazione tarda: è radicata nel metodo di Imām Abū Ḥanīfah رحمه الله e dei suoi discepoli, formalizzata poi nella letteratura giuridica ḥanafita classica.

Il principio fondamentale è racchiuso in una formula lapidaria che compare nella Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah – il grande codice civile ottomano fondato sul fiqh ḥanafita, compilato nel 19° secolo ma fondato su principi giuridici dei secoli precedenti. L’articolo 36 della Majallah recita: “al-ʿādah muḥakkamah”la consuetudine è giudicante. Ovvero: la pratica consuetudinaria ha forza normativa nelle questioni che la legge non regola esplicitamente. E l’articolo 37 aggiunge il corollario: “al-thābitu bil-ʿurf ka-l-thābiti bil-naṣṣ”ciò che è stabilito dall’uso consuetudinario è come ciò che è stabilito dal testo rivelato (nei campi in cui l’ʿurf è applicabile).

Queste affermazioni meritano una sosta. Non significano che la consuetudine possa abrogare il Qurʾān. Significano che nei vastissimi spazi del fiqh che il naṣṣ non copre direttamente – e sono molto più ampi di quanto molti musulmani pensino – la pratica locale riconosciuta ha legittimità giuridica piena. La sharīʿah non è un codice che regola ogni singolo gesto della vita; è un insieme di principi, obblighi, e limiti invalicabili entro i quali il mondo umano nella sua diversità trova spazio legittimo.

Il giurista ḥanafita che ha trattato l’ʿurf con la maggiore profondità sistematica è Ibn ʿĀbidīn رحمه الله (1784-1836), autore del Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār, la più autorevole enciclopedia giuridica ḥanafita tarda. Ibn ʿĀbidīn dedicò a questo tema una trattazione specifica nella sua raccolta di risalah: Nashr al-ʿArf fī Binā’ Baʿḍ al-Aḥkām ʿalā al-ʿUrf – “La diffusione dell’ʿurf: costruire alcune norme giuridiche sulla consuetudine.” In questa opera, Ibn ʿĀbidīn sistematizza la dottrina dell’ʿurf con una precisione che ancora oggi costituisce il punto di riferimento per qualsiasi faqīh ḥanafita che affronti questioni di contesto locale.

Il primo strumento essenziale che Ibn ʿĀbidīn fornisce è la classificazione dell’ʿurf in categorie. La distinzione più importante è tra ʿurf ʿāmm (عُرْف عَام), la consuetudine generale che si riscontra ovunque o in tutto il mondo islamico, e ʿurf khāṣṣ (عُرْف خَاص), la consuetudine specifica di una regione, una città, un mestiere, o una comunità. L’ʿurf ʿāmm ha forza normativa più ampia; l’ʿurf khāṣṣ vale per i contesti in cui è riconosciuto e non oltre.

A questa distinzione se ne affianca un’altra, ugualmente importante: tra ʿurf lafẓī (عُرْف لَفْظِي), la consuetudine verbale ossia il modo in cui una parola viene comunemente intesa in un determinato contesto, e ʿurf ʿamalī (عُرْف عَمَلِي), la consuetudine pratica ovvero i comportamenti e le transazioni che si compiono ordinariamente. Entrambe le categorie hanno rilevanza giuridica, e gli esempi che i giuristi ḥanafiti portano sono illuminanti.

Un esempio classico di ʿurf lafẓī: se in una comunità commerciale il termine “moneta” indica normalmente un tipo specifico di valuta locale, un contratto che usa quella parola senza specificazione si intende riferito a quella valuta, anche se esistono altre valute. Non perché la legge islamica dica così esplicitamente, ma perché l’uso consuetudinario ha fissato il significato di quel termine in quel contesto.

Un esempio classico di ʿurf ʿamalī: il bayʿ al-muʿāṭāh (بَيْع المُعَاطَاة), la vendita per scambio silenzioso – il cliente prende la merce, il venditore accetta il denaro, senza che nessuno pronunci esplicitamente le formule verbali dell’offerta e dell’accettazione. Imām Abū Ḥanīfah رحمه الله, nella sua posizione originale, richiedeva la verbalizzazione esplicita del contratto per beni di valore significativo. Ma i suoi discepoli Abū Yūsuf e Muḥammad al-Shaybānī رحمهما الله ammisero la validità del bayʿ al-muʿāṭāh per l’ʿurf: nei mercati in cui tutti comprano e vendono così, e tutti sanno che così si compra e si vende, la transazione è giuridicamente valida senza necessità di formule verbali. Ibn ʿĀbidīn, nella sua analisi, segue e rafforza questa posizione.

Questa flessibilità metodologica non è concessione alla comodità. È la riconoscenza da parte dei grandi giuristi ḥanafiti del fatto che il fiqh non è costruito per un unico contesto storico o geografico fisso. Il fiqh è costruito per l’umanità nella sua diversità, nel rispetto dei suoi limiti invalicabili. Imām Abū Ḥanīfah رحمه الله era a Kufa, in Iraq. I suoi studenti si trovarono presto a emettere fatāwā in Persia, in Anatolia, nell’India subcontinentale. Le domande che ricevevano erano condizionate da contesti culturali, economici, e sociali diversissimi. L’ʿurf era lo strumento metodologico che permetteva di rispondere a quelle domande senza imporre a ogni comunità il contesto particolare di un’altra.

Prima di procedere alle condizioni di validità dell’ʿurf – fondamentali per non fraintendere il principio – è utile soffermarsi su un elemento che emerge chiaramente dalla storia del fiqh ḥanafita: l’ʿurf non è un’apertura verso la relativizzazione della sharīʿah. È l’opposto. È la prova che la sharīʿah è abbastanza solida e abbastanza precisa da distinguere tra ciò che è rivelato e immutabile, e ciò che è contingente e locale. Un sistema giuridico capace di fare questa distinzione è un sistema giuridico maturo. Un sistema che confondesse i due livelli sarebbe invece fragile: o si irrigidirebbe in un’unica cultura, oppure crollerebbe al primo contatto con la diversità.

L’ʿurf è valido come fonte normativa nel fiqh ḥanafita solo quando soddisfa precise condizioni. Prima: non deve contraddire il naṣṣ (Qurʾān o Sunnah autentica). Se una comunità ha la consuetudine di bere vino nelle celebrazioni, questa consuetudine non ha forza normativa islamica perché contraddice direttamente il testo rivelato. Questo punto è assoluto e non negoziabile. Seconda: l’ʿurf deve essere ġālib (غَالِب) – predominante, diffuso nell’intera comunità o nel contesto a cui si riferisce, non una pratica minoritaria o eccentrica. Terza: deve essere mustamirr (مُسْتَمِر) – attuale e persistente, non un’abitudine storica ormai abbandonata. Quarta: non deve causare ḍarar (danno) a terzi, condizione generale che il fiqh ḥanafita impone a qualsiasi atto o transazione.

Quando queste condizioni sono soddisfatte, l’ʿurf ha forza giuridica reale. E qui emerge la sua rilevanza urgente per i musulmani in Italia.

Un lavoratore autonomo italiano che emette fatture, firma contratti, usa metodi di pagamento elettronico, si attenua alla normativa fiscale italiana sui libri contabili: tutto questo sistema commerciale italiano, nei suoi aspetti non contraddittori con la sharīʿah, è trattato giuridicamente secondo l’ʿurf del contesto in cui si trova. Non è necessario che ogni contratto riproduca le formule verbali dell’ijāb e qabūl (offerta e accettazione) come le descrivono i testi classici, perché l’ʿurf commerciale italiano riconosce contratti scritti, elettronici, taciti per comportamento concludente – e il fiqh ḥanafita, attraverso il principio dell’ʿurf, riconosce a sua volta queste forme come giuridicamente valide.

Una famiglia italiana musulmana che celebra i compleanni, che partecipa a feste laiche, che segue il calendario scolastico italiano: tutte le pratiche di questi contesti, nella misura in cui non violano esplicitamente i maḥẓūrāt (proibizioni) della sharīʿah, rientrano nell’ambito dell’ʿurf del contesto italiano e non richiedono una fatwa specifica per essere lecite. La consuetudine locale, riconosciuta dai grandi giuristi ḥanafiti, le copre.

C’è però un malinteso diffuso che questo principio non autorizza, e vale la pena affrontarlo con chiarezza. L’ʿurf non è il diritto di ogni individuo di decidere autonomamente quale consuetudine seguire. Non è la porta attraverso cui qualsiasi pratica locale diventa islamicamente lecita. È uno strumento tecnico del fiqh che i fuqahāʾ (giuristi qualificati) utilizzano per dare risposte alle domande delle loro comunità. La differenza è cruciale: non è il singolo musulmano che “applica l’ʿurf” a se stesso secondo il proprio giudizio; è il sistema giuridico ḥanafita che, attraverso i suoi giuristi, riconosce la validità di determinate pratiche locali.

L’ʿurf ha anche un limite temporale che i giuristi ḥanafiti riconoscono esplicitamente. Ibn ʿĀbidīn رحمه الله osserva che molte aḥkām (norme giuridiche) formulate dai classici erano basate sull’ʿurf del loro tempo e del loro luogo. Quando quell’ʿurf cambia, la norma può cambiare con esso – purché la modifica non tocchi i principi fondamentali della sharīʿah. Questa osservazione è di straordinaria importanza metodologica: significa che il fiqh ḥanafita contiene al suo interno il meccanismo per adattarsi al cambiamento senza perdere la propria identità. Non è rigidità mascherata da tradizione; è un sistema vivo che conosce i propri principi invariabili e i propri spazi di flessibilità.

La storia islamica conferma questa lettura. Il fiqh ḥanafita che si sviluppò nell’India moghul era diverso da quello dell’Anatolia ottomana, che era diverso da quello della Transoxiana centroasiatica. Non nella ʿaqīdah – quella era uniforme, Ash ʿarī-Māturīdī, rigorosa. Non nelle ibādāt fondamentali – quelle erano codificate secondo i testi classici. Ma nei contratti, nelle pratiche commerciali, nei costumi familiari e sociali che il naṣṣ non regolava direttamente: lì l’ʿurf locale trovava espressione giuridica. Un musulmano indiano e un musulmano ottomano del sedicesimo secolo avrebbero riconosciuto immediatamente la medesima ṣalāh dell’altro, e avrebbero trovato nei rispettivi contratti commerciali differenze che il fiqh ḥanafita riconosceva come legittime.

Questa pluralità non era debolezza dell’Islam. Era la prova della sua solidità: un sistema abbastanza robusto da mantenere i propri principi invariabili ovunque, e abbastanza intelligente da non imporre come universale ciò che era accidentalmente locale. L’Islam non è la cultura araba pre-islamica. Non è i costumi del Najd, non è il cibo del Levante, non è la musica dell’Egitto. È il tawḥīd, la sharīʿah, la ṣalāh, il ṣawm, la zakāh, l’ḥajj. Il resto è un campo aperto che l’ʿurf locale abita con dignità e legittimità piena.

Per il musulmano italiano del ventunesimo secolo, questo principio ha conseguenze pratiche immediate. La questione non è “come sopravvivere in Italia mantenendo un’identità islamica nonostante il contesto non-islamico.” La questione è più precisa: quali pratiche italiane sono compatibili con la sharīʿah e vengono quindi coperte dall’ʿurf, quali pratiche richiedono una valutazione fiqhita specifica, e quali sono incompatibili con il naṣṣ e quindi non ammissibili indipendentemente dall’ʿurf. La risposta a queste domande non è un “tutto è permesso” né un “tutto è proibito,” ma un esercizio di discernimento metodologico che ha strumenti tecnici precisi da oltre mille anni.

L’ʿurf, insomma, è la prova che i grandi giuristi ḥanafiti non pensavano all’Islam come a un’identità etnica travestita da religione. Pensavano a una legge divina capace di governare la vita umana ovunque, senza diventare prigioniera di nessun luogo. Una legge che sapeva la differenza tra la propria essenza e le sue vesti contingenti. E quella capacità di distinzione è, forse, la forma più alta di intelligenza giuridica che la storia del diritto abbia prodotto.


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Susanna Gagliano
Susanna Gagliano
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